Accesso civico

(artt. 5 e 5-bis, D.lgs. n. 33/2013)

Con determina del Direttore Generale n. 325 del 28/10/2019  l'Agenzia ASSET Puglia ha approvato il Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi all'accesso documentale, ai sensi della L. n. 241/1990, e all'accesso civico, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, unitamente al "Tariffario in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca" e alla modulistica relativa alle richieste delle diverse tipologie di accesso (accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato), aggiornata alla più recente normativa in materia di privacy.

Il predetto Regolamento è pubblicato nella sotto-sezione "Atti generali" della sezione "Amministrazione trasparente" dell'ASSET. 

ACCESSO DOCUMENTALE

L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dall'art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. L'istanza può essere inoltrata da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.  

ACCESSO CIVICO  

L'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016, riconosce a chiunque:

  1. il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
  2. il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (accesso civico "generalizzato").

MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO "SEMPLICE"

L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, che conclude il procedimento di accesso civico entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale nelle forme del rito speciale in materia di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dall'art. 116 del decreto legislativo n.104/2010 (Codice del processo amministrativo).   

Nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui va inoltrata la richiesta (con la specificazione di documenti, informazioni o dati di cui è richiesta la pubblicazione):

Avv. Antonella Caruso

Recapito telefonico: 080/5406445

Indirizzo PEC cui inviare l'istanza: asset@pec.rupar.puglia.it

Nominativo del titolare del potere sostitutivo, da attivare nei casi di ritardo o mancata risposta:

Dott. Salvatore Refolo - Commissario Straordinario ASSET

Recapito telefonico: 080/5406458 - 080/5406445

Indirizzo PEC cui inviare la richiesta: asset@pec.rupar.puglia.it

MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO".

L'istanza (con la specificazione di documenti, dati e informazioni richiesti) è inviata, anche per via telematica, al Commissario Straordinario dell'ASSET e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Agenzia.

L'accesso può essere negato (con espressa motivazione) per la tutela di interessi pubblici e privati.

Il rifiuto per la tutela di interessi pubblici deve essere inerente a:

  1. sicurezza pubblica e ordine pubblico;
  2. sicurezza nazionale;
  3. difesa e questioni militari;
  4. relazioni internazionali;
  5. politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. conduzione indagini su reati e loro perseguimento;
  7. regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  1. protezione dei dati personali;
  2. libertà e segretezza della corrispondenza;
  3. interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Nel caso in cui l'amministrazione individui dei soggetti controinteressati, è tenuta a dare loro comunicazione della presentazione dell'istanza di accesso ricevuta.

I controinteressati hanno dieci giorni per presentare la loro motivata opposizione alla richiesta.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

Anche i controinteressati, in caso di non accoglimento della loro proposta di diniego dell'accesso, possono presentare richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dall'istanza di riesame. Il termine è sospeso qualora il RPCT senta il Garante per la protezione dei dati personali se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis, comma 2, lettera a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorno dalla richiesta. Gli stessi termini valgono nel caso la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di accoglimento dell'istanza nonostante la sua opposizione.

Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente ed il controinteressato possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nelle forme del rito speciale in materia di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dall'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010).

MODULI PER LE RICHIESTE DI ACCESSO

Modulistica

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Registro accessi ASSET